Ordinanza — n. 30579/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 20/05/1972 avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, riduceva la pena inflitta a Roberto Mei per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali, alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla ritenuta responsabilità per il delitto di oltraggio, mancando il necessario requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, oggetto di specifica censura; - con il secondo, sulla sussistenza del delitto di lesioni, solo genericamente argomentata; - sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30579/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 20/05/1972 avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, riduceva la pena inflitta a Roberto Mei per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali, alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla ritenuta responsabilità per il delitto di oltraggio, mancando il necessario requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, oggetto di specifica censura; - con il secondo, sulla sussistenza del delitto di lesioni, solo genericamente argomentata; - sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - gli operanti giunti sul posto erano stati insultati quando si trovavano sulla pubblica via (e sul punto l'appello era del tutto generico); - le lesioni cagionate ad uno di essi erano derivate dalla condotta violenta dell'imputato. 2 - Quanto al terzo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (i precedenti penali e la mancata resipiscenza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione " ,li elementi favorevoli o sfavorevoli c„.„..t.t,i-ters dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente P Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Mri Véssichelli .DEPOSITATA IN