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Ordinanza — n. 30578/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to lack of valid complaint and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30578/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued the prosecution lacked a valid complaint and that the subjective element of the crime was flawed because the cashier forgot some items. The court rejected these claims, noting the aggravated nature of the offense allows prosecution ex officio and that the facts demonstrated intent to possess without payment.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 131 bis c.p.: The aggravated theft offense is procedible ex officio without a valid complaint, and appeals based on factual disputes regarding subjective intent or sentencing leniency are inadmissible if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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aggravated attempted theft prosecution ex officio valid criminal complaint subjective criminal intent inadmissible appeal sentencing mitigation criminal procedure law difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLAICU GEORGIANA AURA nato il 26/09/1994 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno ché aveva ritenuto Aurà Georgiana Vlaicu colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, all'assenza di valida querela non avendone i poteri chi l'aveva sottoscritta; - con il secondo, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la stessa solo dimenticato di passare alla cassiera alcuni prodotti; - con il terzo, al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - con il quarto, al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è infondato perché la riconosciuta aggravante rende il reato procedibile d'ufficio. 2 - Il secondo motivo è versato in fatto e non tiene conto alcuno della motivazione spesa sul punto nella impugnata sentenza ove si è osservato come l'imputata avesse almeno parzialmente manomesso i presidi di sicurezza apposti sui beni sottratti, così dimostrando di volersene impossessare senza pagarne il corrispettivo. 3 - Anche gli ulteriori due motivi sono versati in fatto e non affrontano gli argomenti spesi dalla Corte di merito in ordine alla dimostrata capacità criminale così da escluder che il fatto potesse considerarsi di particolare tenuità e da rendere congruo l'adottato trattamento sanzionatorio. 4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore IltPn idente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Mar. essichelli REROSI TA 1 CANcELLERIA 05