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Sentenza — n. 30577/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30577/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30577/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Occorre, infatti, ricordare che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quali quelle dedotte in relazione alla irregolare notifica all'imputato del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002). Nel caso di specie però gli atti in considerazione dei quali la Corte di merito ha deciso sul perfezionamento delle notifiche non sono integramente agli atti, il motivo può considerarsi, come sì è detto, solo infondato:

Regesto Legislator

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art. 182 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30577/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono infondati ma la loro non manifesta infondatezza determina l'utile decorso del termine di prescrizione che si è nel frattempo consumato.

Parole chiave

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corretta notificazione indagine per furto avviso di pignoramento notificazione per mezzo di usciere notifica tardiva dei difetti presentazione di denunce penali

Disposizioni normative citate

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art. 182 cod. proc. pen
Occorre, infatti, ricordare che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quali quelle dedotte in relazione alla irregolare notifica all'imputato del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOGDAN SIMON nato a ROMA il 04/03/1979 GRIBOS FRANCESCA nato a PESCIA il 09/11/1981 avverso la sentenza del 10/07/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Simon'Bogdan e Francesca Gribos colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa notifica agli imputati del decreto di citazione nel giudizio di appello in quanto non erano stati allegati agli atti i documenti trasmessi con la comunicazione dei carabinieri di Nozzano dai quali dovevano emergere le ricerche effettuate e neppure vi era copia degli accertamenti esperiti dalla Corte presso il servizio postale. Doveva poi considerarsi che gli imputati avevano posto la loro residenza in Lucca via Tagliaste 613/A e non in frazione Nozzano, via Nozzano Vecchio 63 ove erano stati cercati. Con una successiva memoria ribadivano i vizi denunciati chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati ma la loro non manifesta infondatezza determina l'utile decorso del termine di prescrizione che si è nel frattempo consumato.

1. Occorre, infatti, ricordare che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quali quelle dedotte in relazione alla irregolare notifica all'imputato del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002). Nel caso di specie però gli atti in considerazione dei quali la Corte di merito ha deciso sul perfezionamento delle notifiche non sono integramente agli atti, il motivo può considerarsi, come sì è detto, solo infondato:

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Pr sídente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ma, e?/sichelli )DEPOSITATA ItJ CANCELLERIA