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Ordinanza — n. 30511/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to be signed by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30511/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible because they were personally signed and presented without the required representation by a qualified defense attorney. Although the defendants argued for excessive sentencing and claimed innocence, the procedural defect rendered their substantive arguments irrelevant. The court ruled that the statutory requirement for professional representation in cassation appeals is mandatory and excludes personal filing, resulting in the dismissal of the cases and an order for the defendants to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Cassation appeals must be filed exclusively by qualified defense attorneys; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney requirement personal filing prohibition qualified lawyer representation procedural defect dismissal reati qualificati contro gli stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché redatti, sottoscritti e presentati personalmente dagli imputati e non sottoscritti da difensore abilitato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Legge 23 giugno 2017, n. 63
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la già sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) Marinelli Luciano, nato a S. Severo (FG) il 11/11/1963;

2) Coletta Michele, nato a S. Severo (FG) il 23/01/1969; avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da essi appellata, ha rideterminato la pena loro applicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura dagli stessi richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Entrambi lamentano l'eccessività della pena, in ragione del mancato riconoscimento di attenuanti generiche. Coletta, ancor prima, invoca l'assoluzione, per non aver commesso il fatto.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché redatti, sottoscritti e presentati personalmente dagli imputati e non sottoscritti da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la già sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, cit., per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost., e 6, CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente. Hanno osservato sul punto le Sezioni Unite che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, poiché l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente Martin