Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to be signed by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally signed and presented by the appellant rather than by a qualified defense attorney. Although the appellant argued for personal representation rights, the court applied the mandatory requirement that such appeals must be filed exclusively by registered defense lawyers. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed and presented by a qualified defense attorney; personal presentation by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zion iulius, nato a Lagos (NGR) il 03/05/1977 avverso la sentenza del 01/04/2021 del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zion ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la già sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, cit., per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost., e 6, CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente. Hanno osservato sul punto le Sezioni Unite che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, poiché l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Martind Rosati nna Petruzzellis DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 04 A