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Ordinanza — n. 30509/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of lawyer signature, late filing, and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30509/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant personally filed the document without a qualified lawyer, filed it after the fifteen-day deadline, and did not cite specific legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed by a qualified lawyer within fifteen days of the judgment's pronouncement; failure to comply with these formalities renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility qualified lawyer requirement filing deadline violation lack of specific grounds court costs and fine detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze inoltro di querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
Sciampagna ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, per una pluralità di ragioni.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza è stata pronunciata all'udienza del 24 marzo 2021, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, a norma dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen..
Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la già sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sciampagna Vincenzo Leonardo, nato a Mussomeli (CL) il 17/07/1996 avverso la sentenza del 24/03/2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sciampagna ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, per una pluralità di ragioni. 2.1. Innanzitutto, perché redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla t parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la già sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, cit., per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost., e 6, CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente. Hanno osservato sul punto le Sezioni Unite che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, poiché l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 2.2.

In secondo luogo, l'impugnazione è intempestiva. La sentenza è stata pronunciata all'udienza del 24 marzo 2021, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, a norma dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen.. Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quindici giorni da quella data, e pertanto scadeva 1'8 aprile seguente. Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, come da attestazione apposta sullo stesso, soltanto il successivo 12 aprile. 2.3.

Da ultimo, l'impugnazione è sostanzialmente prima di motivi, non indicando nemmeno le norme asseritamente violate né le ragioni per cui la motivazione debba ritenersi viziata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Marti o Rosati itOna Petruz