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Ordinanza — n. 30507/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30507/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vito Biancoli inadmissible because his complaints failed to meet the specific statutory grounds required for filing a cassation request. Biancoli argued that the trial court failed to impose a lower sentence than requested by the parties, but the court found this argument did not align with the limited exceptions permitted by law. Consequently, the appeal was rejected, and Biancoli was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is admissible only for specific grounds such as lack of correlation between the request and the judgment or illegality of the penalty; complaints regarding the judge's failure to impose a lower sentence than requested by the parties do not constitute valid grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility grounds correlation request judgment penalty reduction court costs fine attenuazione della pena alleggerimento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 444, cod. proc. pen.
Vito Biancoli, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Biancoli Vito, nato a Bari il 03/08/1985 avverso la sentenza del 02/02/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vito Biancoli, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge, per non avere il giudice anche d'ufficio irrogato una pena inferiore a quella richiesta dalle parti.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta infondatezza della doglianza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Martirio Rosati Anna Petruzzellis .—z3; IA TA IN CANCELLERIA