Criminal appeal dismissed for lack of new arguments and failure to prove lack of subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luigino Morello inadmissible for failing to present new arguments distinct from those already raised in the appellate court. Morello argued that the lower courts erred in finding subjective intent for evasion crimes and incorrectly denied the cause of non-punishment due to the act's particular triviality. The court rejected these claims, noting the appellant merely restated previous defenses and that his criminal history, including prior evasions and traffic violations, precluded the application of the triviality defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the appellate court without presenting new grounds or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO LUIGINO nato a ISERNIA il 11/05/1962 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Luigino Morello impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Campobasso ha confermato l'appellata sentenza dell'8 aprile 2019, con cui il Tribunale di Isernia lo ha condannato alla pena di legge per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, la violazione di legge ed il correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello stimato erroneamente integrato il reato contestato nonostante l'assenza dell'elemento soggettivo, essendo stato l'imputato individuato a pochi metri dalla propria abitazione; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito escluso ingiustificatamente la sussistenza della causa di non punibilità, nonostante le modalità dell'azione escludano ogni capacità a delinquere, il fatto sia particolarmente tenue, manchi un qualunque danno, faccia difetto il dolo e Morello sia privo di precedenti specifici.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Con il primo motivo, il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3.1. D'altra parte, il Collegio di merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto pienamente integrato il delitto contestato, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, essendo sufficiente ai fini dell'evasione il dolo generico (v. pagine 2 e seguenti della sentenza impugnata).
4. Quanto alla denegata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nella specie sono contestate al ricorrente due evasioni, in continuazione tra loro, cui si aggiunge - fra i numerosi ed anche gravi precedenti penali (appunto valorizzati dalla Corte distrettuale) - la condanna per inosservanza al foglio di via, che è certamente reato della stessa indole rispetto al delitto ex art. 385 cod. pen. Valutato tale precedente unitamente alle due evasioni sub iudice, non è pertanto revocabile in dubbio l'abitualità che, come correttamente stimato dai Giudici della cognizione, preclude il riconoscimento dell'istituto invocato.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 r - Il consigliere estensore c, , Il Presi ente Alessandra Bassi I LLERIA Anna Cbuolo i O