Ordinanza — n. 30504/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACofrancesco Domenico impugna personalmente il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato l'appellata sentenza del 28 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Roma l'ha condannato in relazione a più episodi di evasione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato, dunque in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017 n. 103 di riforma del sistema penale. Sulla scorta di tali disposizioni, qualunque ricorsi dinanzi a questa Corte deve essere presentato mediante atto sottoscritto «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFRANCESCO DOMENICO nato a ROMA il 04/04/1972 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; ) 2 - udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI; ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cofrancesco Domenico impugna personalmente il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato l'appellata sentenza del 28 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Roma l'ha condannato in relazione a più episodi di evasione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato, dunque in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017 n. 103 di riforma del sistema penale. Sulla scorta di tali disposizioni, qualunque ricorsi dinanzi a questa Corte deve essere presentato mediante atto sottoscritto «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Pres( ynte Alessandra Bassi - Anna j&scuolo 11N CANCELLERIA I O 4 AGO 2021 IL