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Ordinanza — n. 30502/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30502/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30502/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gabriel Stainless impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 4 novembre 2019, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dì Torino lo ha condannato alla pena di legge in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamenti. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30502/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale produzione tardiva di documenti rinvio del dibattimento istanza tardiva di restituzione dei termini deposizione inattendibile verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAINLESS GABRIEL nato il 14/02/1977 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gabriel Stainless impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 4 novembre 2019, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dì Torino lo ha condannato alla pena di legge in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamenti. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Il ricorrente promuove uno scrutinio su aspetti rimessi al discrezionale apprezzamento dei Giudici di merito e pertanto non scrutinabilí nel giudizio di legittimità ove sorretti da motivazione adeguata. In particolare, il trattamento sanzionatorio è insindacabile con il ricorso per cassazione allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), arbitrio ed illogicità che neanche il ricorrente denuncia.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore ____ Il Presici l'te ;r--, . Alessandra Bassi ; IN Anna Cr' 'uolo I .0 4 A