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Ordinanza — n. 30501/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating first instance arguments and upholds recidiva finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30501/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant re-litigated arguments already addressed in the appellate court without engaging with the specific responses provided. The court affirmed that the lower tribunal correctly found the crime fully integrated regarding subjective elements and validly recognized recidiva without violating the prohibition of reformatio in peius. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely re-proposes arguments already examined in the appellate instance without addressing the specific responses given by the lower court, and the court may uphold a first-instance finding of recidiva even without prosecution appeal if no aggravating circumstances were added.

Parole chiave

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inadmissible appeal reformatio in peius recidiva reiterata subjective element procedural costs caso poco grave difesa penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 385, cod. pen.
Meftah Walid Ben impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato l'appellata sentenza del 24 settembre 2020, con cui il Tribunale di Reggio Emilia l'ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
Meftah Walid Ben impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato l'appellata sentenza del 24 settembre 2020, con cui il Tribunale di Reggio Emilia l'ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Con il primo motivo, il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
pagina 1 della sentenza impugnata), di tal che la prospettazione difensiva si risolve in una sollecitazione ad una nuova valutazione delle prove acquisite, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MEFTAH WALID nato il 09/10/1986 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Meftah Walid Ben impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato l'appellata sentenza del 24 settembre 2020, con cui il Tribunale di Reggio Emilia l'ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato, per avere la Corte d'appello trascurato di considerare che l'imputato poteva non aver ben compreso l'ambito spaziale della detenzione domiciliare applicatagli; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4, e la violazione del divieto di reformatio in peius, per avere il Collegio di merito riconosciuto la recidiva ai sensi dell'indicata norma, in assenza di alcuna specificazione da parte del primo Giudice e dunque pronunciandosi in senso deteriore in assenza di appello del P.M., e per avere pertanto erroneamente escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Con il primo motivo, il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. D'altra parte, il Collegio di merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto pienamente integrata l'evasione anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo (v. pagina 1 della sentenza impugnata), di tal che la prospettazione difensiva si risolve in una sollecitazione ad una nuova valutazione delle prove acquisite, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

5. Il secondo motivo è all'evidenza destituito di fondamento atteso che, giusta imputazione, al ricorrente è contestata la "recidiva reiterata infraquinquennale", di tal che il Collegio distrettuale non è incorso ìn nessuna violazione del divieto di reformatio in peius là dove ha validato la - corretta - decisione in punto di pena assunta in primo grado, stante il divieto di prevalenza ex art. 69, comma quarto, cod. pen.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 D O 3 f A l'A Il consigliere estensore IN CANCELLERIA Il Pres