Italian Supreme Court dismisses appeal for being personally filed by the defendant without a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, violating mandatory procedural rules requiring representation by a registered defense attorney. The defendant argued for personal presentation, but the court strictly applied the combined provisions of Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law 103/2017. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals before the Court of Cassation must be presented by a registered defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIP RAMONA nato il 12/05/1985 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINO-n o m --íe-T / /(7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ramona Filip impugna personalmente il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 5 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Novara l'ha condannata alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessata, dunque in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017 n. 103 dì riforma del sistema penale. Sulla scorta di tali disposizioni, tutti í ricorsi dinanzi a questa Corte devono essere difatti presentati mediante atto sottoscritto «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».34. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi FDEPOSiTATA Anna Crís ti/olo IN CANCEL