Ordinanza — n. 30499/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiovanni Russotto impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'appellata sentenza del 10 luglio 2018, con cui il Tribunale di Palermo l'ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello ingiustificatamente ritenuto sussistente la recidiva e denegato l'invocata diminuente della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30499/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSOTTO GIOVANNI nato a PALERMO il 24/09/1980 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giovanni Russotto impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'appellata sentenza del 10 luglio 2018, con cui il Tribunale di Palermo l'ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello ingiustificatamente ritenuto sussistente la recidiva e denegato l'invocata diminuente della pena.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Quanto alla doglianza relativa alla recidiva, il ricorrente sembra trascurare la circostanza che il primo Giudice non abbia applicato l'aggravante de qua, di tal che non v'è materia per alcuna doglianza sul punto.
4. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente promuove uno scrutinio su aspetti rimessi al discrezionale apprezzamento dei Giudici di merito e pertanto non scrutinabili nel giudizio di legittimità ove sorretti da motivazione adeguata. In ogni caso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla rilevata assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), nella specie esclusi dalla Corte distrettuale, che ha congruamente valorizzato - in senso ostativo - i numerosi e i gravi precedenti penali dell'imputato (v. pagina 3 della sentenza impugnata).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi IN CA;NiCELLERIA Anna Cr/cuolo !i O 4 A