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Ordinanza — n. 30498/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30498/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Marino's appeal inadmissible because he re-proposed arguments already examined in the appellate proceedings without addressing the court's specific responses. The lower court had correctly found the crime fully integrated despite Marino's electronic monitoring bracelet, noting that the device did not prevent his unauthorized escape from home detention. Consequently, the appeal was rejected as a request for a new merit evaluation, which is not permitted at this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant re-proposes arguments already fully examined in the lower court without engaging with the specific reasons given by that court, as this constitutes a failure to comply with the requirements of the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of merits home detention escape electronic monitoring Cassazione procedure responsabilità del gerente amministrazione infedele irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Il ricorso si risolve pertanto nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
art. 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Il ricorso si risolve pertanto nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GIUSEPE nato a PALERMO il 07/07/1980 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giuseppe Marino impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 23 febbraio 2018 del Tribunale di Palermo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, ha ridotto la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge in relazione alla ritenuta integrazione del reato, nonostante l'inidoneità della condotta a realizzarne la sottrazione ai controlli delle forze di Polizia stante l'applicazione del braccialetto elettronico.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. D'altra parte, il Collegio di merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto pienamente integrato il delitto contestato, essendo l'imputato uscito dal luogo della detenzione domiciliare in assenza di autorizzazione del giudice (v. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata). Il ricorso si risolve pertanto nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). A nulla può rilevare il fatto che Marino fosse al momento munito di braccialetto elettronico, presidio di controllo che, di per sé, non può impedire alla persona che lo indossi di evadere né di sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presiden e Alessandra Bassi i O 4 i Anna Crisc tòJ AGO 23