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Ordinanza — n. 30497/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reviewing discretionary sentencing decisions lacking arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30497/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court unjustly denied generic mitigating circumstances and rejected a request for sentence reduction. The court ruled that such discretionary sentencing decisions are unreviewable unless they result in arbitrariness or illogical reasoning, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 133 cod. pen.; Sentencing decisions based on judicial discretion are unreviewable on appeal unless they constitute mere arbitrariness or illogical reasoning, and the denial of mitigating circumstances is justified by the absence of positive elements.

Parole chiave

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discretionary sentencing review generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal judicial arbitrariness standard penal code provisions difetto di legittimazione responsabilità scemata godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
art. 385 cod. pen
Stefano Fancetta impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'appellata sentenza del 18 aprile 2017, con cui il Tribunale di Palermo lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo
In particolare, il trattamento sanzionatorio è insindacabile con il ricorso per cassazione allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo Rv.
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla rilevata assenza dì elementi dì segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCETTA STEFANO nato a AGRIGENTO il 10/02/1971 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Stefano Fancetta impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'appellata sentenza del 18 aprile 2017, con cui il Tribunale di Palermo lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito ingiustificatamente denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e respinto la sollecitazione ad una mitigazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Ed invero, il ricorrente promuove uno scrutinio su aspetti rimessi al discrezionale apprezzamento dei Giudici di merito e pertanto non scrutinabili nel giudizio di legittimità ove sorretti da motivazione adeguata. In particolare, il trattamento sanzionatorio è insindacabile con il ricorso per cassazione allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo Rv. 259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla rilevata assenza dì elementi dì segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). 3.1. Nella specie, la Corte distrettuale ha congruamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della invocata diminuente ponendo in luce i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato nonché il disvalore del fatto, ostativo all'invocata riduzione della pena.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore _ Il Presid IN Alessandra Bassi (1,.'.CELLERIA Anna Cri