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Ordinanza — n. 30496/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding sentencing discretion and aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30496/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged discretionary sentencing decisions already sufficiently motivated by the lower courts. The appellant argued for a review of recidivism and continuation penalties, but the appellate court had already addressed these points with adequate reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it sought to scrutinize matters reserved for the trial judges' discretion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 385, 582-585 c.p.; Art. 99 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when it challenges discretionary sentencing decisions that are supported by adequate motivation and do not constitute mere arbitrage or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion recidivism aggravation continuation penalty adequate motivation azione di responsabilità oltraggio alla corte facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 385 c.p.
Art. 582-585 c.p.
Art. 99 c.p.
Nella specie, la Corte distrettuale ha comunque evidenziato, per un verso, come il primo Giudice non abbia applicato alcun aumento per l'aggravante ex art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
Nella specie, la Corte distrettuale ha comunque evidenziato, per un verso, come il primo Giudice non abbia applicato alcun aumento per l'aggravante ex art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarío
In particolare, il trattamento sanzionatorio è insindacabile con il ricorso per cassazione allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarío Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIZZIO ORAZIO nato a CATANIA il 22/01/1999 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Orazio Lìzzìo impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello dì Catania ha confermato l'appellata sentenza del 17 luglio 2020, con cui il Tribunale di Catania lo ha condannato alla pena di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 385 e 582-585 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Con entrambi i motivi, il ricorrente promuove uno scrutinio su aspetti rimessì al discrezionale apprezzamento dei Giudici di merito e pertanto non scrutinabili nel giudizio di legittimità ove sorretti da motivazione adeguata. In particolare, il trattamento sanzionatorio è insindacabile con il ricorso per cassazione allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarío Rv. 259142). 3.1. Nella specie, la Corte distrettuale ha comunque evidenziato, per un verso, come il primo Giudice non abbia applicato alcun aumento per l'aggravante ex art. 99 cod. pen. di tal che la doglianza risulta sguarnita d'interesse; per altro verso, ha dato esaustiva illustrazione delle ragioni per le quali la pena e l'aumento per la continuazione non possano essere ridotte (v. pagina 4 della sentenza impugnata).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presid nte Alessandra Bassi Anna C is,Cuolo f