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Ordinanza — n. 30495/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30495/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30495/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ekrem Halilovic impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 6 maggio 2017, con cui il Tribunale di Torino lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva in assenza di una verifica circa la maggiore pericolosità del prevenuto; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. peri, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti e, in generale, sul trattamento sanzionatorio applicato.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30495/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva in assenza di una verifica circa la maggiore pericolosità del prevenuto; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. peri, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti e, in generale, sul trattamento sanzionatorio applicato.

Parole chiave

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momento del reato accusa penale responsabilità penale dei minori scemata imputabilità lex loci delicti termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Ekrem Halilovic impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 6 maggio 2017, con cui il Tribunale di Torino lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 99 cod. pen
In ogni caso, sella specie, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato sia la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 99 cod. pen., sia il giudizio di bilanciamento fra le circostanze, sia, infine, la commisurazione della pena (v.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC EKREM nato a MONTEBELLUNA il 17/04/1987 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ekrem Halilovic impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 6 maggio 2017, con cui il Tribunale di Torino lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva in assenza di una verifica circa la maggiore pericolosità del prevenuto; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. peri, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti e, in generale, sul trattamento sanzionatorio applicato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Con entrambi i motivi, il ricorrente promuove uno scrutinio su aspetti rimessi al discrezionale apprezzamento dei Giudici dì merito e pertanto non scrutìnabìlì nel giudizio dì legittimità ove sorretti da motivazione adeguata. In particolare, il trattamento sanzionatorio è insindacabile con il ricorso per cassazione allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla rilevata assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). 5.1. In ogni caso, sella specie, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato sia la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 99 cod. pen., sia il giudizio di bilanciamento fra le circostanze, sia, infine, la commisurazione della pena (v. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore IN II Presi te LRlA Alessandra Bassi Anna O 4 c