Ordinanza — n. 30494/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADavide La Rosa impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 15 settembre 2017, con cui il Tribunale di Alessandria lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, la violazione dì legge in relazione all'art. 336 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello stimato integrato il reato sebbene la richiesta del La Rosa non fosse volta a porre in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio dell'appartenente alla Polizia Penitenziaria; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 99 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito escluso ingiustificatamente l'applicazione dell'invocata diminuente, valutando due volte in senso negativo í medesimi elementi (id est per applicare la recidiva e per negare le attenuanti generiche).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA DAVIDE nato a GENOVA il 07/04/1983 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Davide La Rosa impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 15 settembre 2017, con cui il Tribunale di Alessandria lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, la violazione dì legge in relazione all'art. 336 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello stimato integrato il reato sebbene la richiesta del La Rosa non fosse volta a porre in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio dell'appartenente alla Polizia Penitenziaria; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 99 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito escluso ingiustificatamente l'applicazione dell'invocata diminuente, valutando due volte in senso negativo í medesimi elementi (id est per applicare la recidiva e per negare le attenuanti generiche).
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Con il primo motivo, il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3.1. D'altra parte, il Collegio di merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede dì legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto che la richiesta con minaccia rivolta all'appartenente alla Polizia Penitenziaria di allontanarsi dalla sala colloqui integrasse un atto contrario ai propri doveri, implicanti l'obbligo di sorvegliare e presidiare i colloqui (v. pagina e della sentenza impugnata). La doglianza si risolve pertanto in una non consentita sollecitazione ad una nuova valutazione di merito (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Analoghe considerazioni valgono quanto alle ulteriori doglianze. 4.1. Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla rilevata assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), avendo in ogni caso la Corte distrettuale posto in luce specifici elementi negativi ostativi, costituiti dalla serie di gravi precedenti penali del prevenuto (v. pagina 2 della sentenza in verifica). 4.2. D'altra parte, in modo del tutto legittimo il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 D E S TA TA Il consigliere estensore J Cì CELLE,AI II Presidente Alessandra Bassi