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Ordinanza — n. 30492/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging lack of reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30492/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giorgio Di Maria's appeal inadmissible, ordering him to pay 3,000 euros in costs. Di Maria argued the lower court violated procedural law by failing to address potential acquittal grounds in its sentencing decision. The Court ruled that such arguments fall outside the permissible scope of cassation appeals, which are strictly limited to specific legal errors regarding the defendant's will, factual correlation, legal qualification, and penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p., comma 2-bis; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges to the reasoning regarding acquittal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of reasoning defense acquittal grounds omission scope of cassation review procedural law violation false dichiarazioni senza giuramento facoltà di astenersi dal testimoniare dichiarazioni contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 448 c.p.p., comma 2-bis
Ed invero, secondo quanto dispone il comma 2 -bis dell'art. 448 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 385 cod. pen
Giorgio Dì Maria impugna il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Palermo gli ha applicato la pena su richiesta in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere il Giudice omesso di svolgere alcuna motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento.
art. 448 c.p
Ed invero, secondo quanto dispone il comma 2 -bis dell'art. 448 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIORGIO nato a PALERMO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 08/11/2019 del TRIBUNALE di PALERMO( dato avviso alle pa-r-tiiii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI; I

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giorgio Dì Maria impugna il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Palermo gli ha applicato la pena su richiesta in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere il Giudice omesso di svolgere alcuna motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ed invero, secondo quanto dispone il comma 2 -bis dell'art. 448 c.p.p. (come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103), "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". 3.1. Ne discende l'inammissibilità del motivo che - come quello dedotto dal ricorrente - attenga alla motivazione della sentenza in ordine all'assenza di cause di proscioglimento.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Pre d nte Alessandra Bassi Anna iscuolo i U4 AGO LA IL FUNZIO