Ordinanza — n. 30491/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADomenico Tigani impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 16 marzo 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha ridotto la pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 341-bis, 337 e 582-585 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt.337, 582, 585, 99, 69, 163 e 164 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso dì ritenere assorbito il delitto di lesioni in quello di resistenza a pubblico ufficiale; con il secondo motivo, la mancanza di motivazione quanto alla ritenuta integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, stante l'involontarietà delle lesioni procurate all'operante; con il terzo motivo, la violazione di legge per avere il Collegio di merito erroneamente ravvisato il concorso fra le circostanze aggravanti e comunque per non avere applicato le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla recidiva; con il quarto motivo, la mancanza di motivazione quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tutte sviluppate sul piano del merito sono le ulteriori doglianze in punto di bilanciamento fra le circostanze e di omessa sospensione condizionale della pena, avendo il Giudice del gravame dato ragione dei presupposti dell'aggravante della recidiva, dell'esito del giudizio di bilanciamento e dell'assenza dei presupposti per l'istituto di cui all'art. 163 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIGANI DOMENICO nato a POLISTENA il 30/09/1986 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domenico Tigani impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 16 marzo 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha ridotto la pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 341-bis, 337 e 582-585 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt.337, 582, 585, 99, 69, 163 e 164 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso dì ritenere assorbito il delitto di lesioni in quello di resistenza a pubblico ufficiale; con il secondo motivo, la mancanza di motivazione quanto alla ritenuta integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, stante l'involontarietà delle lesioni procurate all'operante; con il terzo motivo, la violazione di legge per avere il Collegio di merito erroneamente ravvisato il concorso fra le circostanze aggravanti e comunque per non avere applicato le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla recidiva; con il quarto motivo, la mancanza di motivazione quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D'altra parte, quanto all'omologa doglianza dedotta in appello, il Collegio di merito ha ineccepibilmente rilevato che il reato di resistenza assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo l'atto del proprio ufficio, ma non anche gli ulteriori atti violenti che - esorbitando da tali limiti - cagionino al medesimo lesioni personali, come appunto nel caso di specie (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
5. Inappuntabilmente la Corte distrettuale ha poi illustrato le ragioni per le quali la condotta tenuta del prevenuto non fosse meramente passiva (v. pagine 5 e 6 della sentenza in verifica). Il ricorso si risolve pertanto nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
6. Tutte sviluppate sul piano del merito sono le ulteriori doglianze in punto di bilanciamento fra le circostanze e di omessa sospensione condizionale della pena, avendo il Giudice del gravame dato ragione dei presupposti dell'aggravante della recidiva, dell'esito del giudizio di bilanciamento e dell'assenza dei presupposti per l'istituto di cui all'art. 163 cod. pen.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Pr sirlente Alessan