Ordinanza — n. 30490/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFìtor Alliaj impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 20 gennaio 2017 con cui il Tribunale dì Torino lo ha condannato alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del reato di evasione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che sì ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLIA.3 FITOR nato il 22/02/1972 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fìtor Alliaj impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 20 gennaio 2017 con cui il Tribunale dì Torino lo ha condannato alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del reato di evasione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D'altra parte, il Collegio dì merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto pienamente integrato il delitto contestato sotto il profilo del dolo, essendo provato che l'imputato si allontanava dal domicilio coatto con l'intenzione di sottrarsi alla vigilanza delle forze dell'ordine o quantomeno accettando il rischio che ciò potesse avvenire (v. pagina 2 della sentenza impugnata). Il che certamente integra il dolo generico dell'incriminazione.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che sì ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Anna Cris olo hQ