Ordinanza — n. 30489/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAToni Diop impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 21 ottobre 2019 del Tribunale di Torino, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta in relazione ai reati ascrittigli. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione dì legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlativo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di lesioni sub capo 3).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30489/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta in relazione ai reati ascrittigli. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione dì legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlativo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di lesioni sub capo 3).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP TONI nato il 02/03/1988 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Toni Diop impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 21 ottobre 2019 del Tribunale di Torino, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta in relazione ai reati ascrittigli. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione dì legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlativo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di lesioni sub capo 3).
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bís cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018. Casero Rv. 273194). In tale caso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. la Corte dichiara inammissibile de plano il ricorso avverso la decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presid yite - Alessandra Bassi 04 AGO 2021 Anna C IL R1NZTO