Ordinanza — n. 30488/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGervasio De Riggi impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza dell'8 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Vercelli lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del reato, per avere la Corte d'appello trascurato di considerare come De Riggi avesse conseguito la laurea in odontoiatria in Romania, fosse iscritto nell'Albo degli Odontoiatri in tale Paese e sia stato autorizzato ad esercitare in Italia a partire dal dicembre 2018, sicchè al momento dei fatti egli versava in buona fede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 348 cod. pen, art. 47 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30488/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RIGGI GERVASIO nato a NOLA il 14/01/1965 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gervasio De Riggi impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza dell'8 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Vercelli lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del reato, per avere la Corte d'appello trascurato di considerare come De Riggi avesse conseguito la laurea in odontoiatria in Romania, fosse iscritto nell'Albo degli Odontoiatri in tale Paese e sia stato autorizzato ad esercitare in Italia a partire dal dicembre 2018, sicchè al momento dei fatti egli versava in buona fede.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D'altra parte, il Collegio di merito ha ineccepibilmente evidenziato come, il 26 ottobre 2017, De Riggi - avendo conseguito la laurea in odontoiatria in Romania ed essendo iscritto nell'Albo degli Odontoiatri in tale Stato - avesse presentato istanza di poter esercitare anche in Italia, con ciò palesando la consapevolezza di non essere legittimato a farlo fintanto che non avesse ottenuto l'autorizzazione (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). 4.1. Non può inoltre non essere ribadito che l'art. 348 cod. pen. - che punisce l'esercizio abusivo di una professione - ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni, di tal che l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 cod. pen. (Sez. 6, n. 1632 del 06/12/1996 - dep. 1997, Rv. 208185-01).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 I . • , Il consigliere estensore IN CA L'JELLERIA Il P sidente Alessandra Bassi 0 4