Ordinanza — n. 30487/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAbderrahim Salim impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 3 novembre 2016, con cui il Tribunale di Ivrea lo ha condannato alla pena di legge per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3,000,00 euro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM ABDERRAHIM nato il 08/01/1991 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Abderrahim Salim impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato l'appellata sentenza del 3 novembre 2016, con cui il Tribunale di Ivrea lo ha condannato alla pena di legge per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D'altra parte, il Collegio di merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto insussistenti i presupposti del prospettato atto arbitrario (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Causa di giustificazione che, nondimeno, presuppone un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione dì controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi e altro, Rv. 266535), che neanche il ricorrente delinea essersi realizzata nella specie.
5. Dalla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3,000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 Il consigliere estensore i 7,24 Il Presici p .T.A Alessandra Bassi N Ci-,NCELLERIA Anna C suolo