Ordinanza — n. 30486/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABen Hamad Maatallah impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del 7 giugno 2019 del Tribunale di Alessandria con cui egli è stato condannato alla pena di legge per í reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione dì legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello sebbene nel gravame fosse stato esattamente circostanziato il profilo di doglianza, concernente l'omessa conversione nella sanzione ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione dì legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello sebbene nel gravame fosse stato esattamente circostanziato il profilo di doglianza, concernente l'omessa conversione nella sanzione ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HAMAD MAATALLAH( fCUI 01PZBC2)nato il 18/11/1978 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ben Hamad Maatallah impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del 7 giugno 2019 del Tribunale di Alessandria con cui egli è stato condannato alla pena di legge per í reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione dì legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello sebbene nel gravame fosse stato esattamente circostanziato il profilo di doglianza, concernente l'omessa conversione nella sanzione ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Il ricorrente si limita a censurare la decisione del Collegio territoriale senza confrontarsi con le puntuali considerazioni svolte a fondamento della ritenuta inammissibilità dell'appello, id est con le ragioni per le quali la pena detentiva condizionalmente sospesa recherebbe un pregiudizio maggiore di una sanzione sostitutiva che la difesa chiede sia parimenti condizionalmente sospesa (v. pagina 4 della sentenza in verifica). Omesso confronto e mancata specifica confutazione che non può che riverberare nella aspecificità dell'appello, pertanto, correttamente rilevata dai Giudici dell'impugnazione di merito.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Pre klente ID SíTe.g A Alessandra Bassi IN CA.Ner:I..LKiA Ann Criscuolo