Ordinanza — n. 30484/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABelhassan Jridi impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Perugia ha confermato l'appellata sentenza dell'Il dicembre 2019, con cui il Tribunale di Perugia lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo; con il secondo motivo, la violazione dì legge in relazione all'art. 54 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito escluso ingiustificatamente la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità quantomeno sotto il profilo putativo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo era dunque ab origine generico ed inammissibile, inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591 comma 4, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JRIDI BELHASSAN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Belhassan Jridi impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Perugia ha confermato l'appellata sentenza dell'Il dicembre 2019, con cui il Tribunale di Perugia lo ha condannato alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo; con il secondo motivo, la violazione dì legge in relazione all'art. 54 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio di merito escluso ingiustificatamente la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità quantomeno sotto il profilo putativo.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Giova premettere come, nella sentenza dì primo grado, dopo avere dato conto della materialità dell'evasione, il Tribunale abbia rilevato che il dolo del delitto è generico e che "Nel caso in esame, è pacifico che l'imputato si è allontanato dalla propria abitazione, integrando la materialità del reato contestato. Nel corso del giudizio, del resto, non è stata in alcun modo provata la circostanza, rappresentata dalla sorella al momento del controllo, che costui si sia allontanato per recarsi presso l'Ospedale di Perugia. Ad ogni modo, anche volendo ritenere che ciò sia realmente accaduto, ciò che rileva è che l'imputato, il quale era tenuto in base alle prescrizioni indicate nel provvedimento applicativo della misura ad informare le autorità addette al suo controllo delle uscite, non ha attivato alcuna forma di comunicazione, neppure telefonica né antecedentemente nè successivamente al suo allontanamento.
Deve, inoltre, escludersi, sotto il profilo dell'accertamento del dolo sotteso alla fattispecie in esame, che l'imputato non fosse al corrente di tale procedura, essendo egli già stato destinatario di provvedimento di aggravamento della misura dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari per aver violato la prescrizione di non allontanarsi dalla abitazione dalle ore 20:00 alle ore 7:00 imposta con la misura originaria" (v. pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado). 3.1. A fronte di tale puntuale argomentare del Tribunale, il ricorrente si è limitato a muovere un unico motivo d'appello, nel quale ha denunciato la violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen., ribadendo che l'imputato sì era allontanato dal domicilio in quanto preda dì un forte malore come confermato dalla sorella, con considerazioni - allo stesso tempo - generiche, reiterative dei medesimi rilievi già rappresentati nel corso del giudizio di primo grado e non atte a confutare i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
Il motivo era dunque ab origine generico ed inammissibile, inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591 comma 4, cod. proc. pen.
4. Ad ogni buon conto, a tale motivo - generico - di gravame la Corte territoriale ha dato esaustiva risposta allorchè ha posto in luce come, quand'anche fosse fondata l'eccepita ragione di salute invocata, in sede di esecuzione del provvedimento applicativo degli arresti domicíliari, gli operanti avessero avvisato il prevenuto della circostanza che egli avrebbe dovuto comunicare ogni allontanamento dal domicilio, di tal che - eludendo tale obbligo - il ricorrente aveva consapevolmente realizzato la condotta delittuosa.
5. A ciò sì aggiunga che, in tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente, di tal che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione dì un'esìmente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016 dep. 2017, G., Rv. 269724-01; Sez. 6, n, 15484 del 12/02/2004, Rv. 229446-01).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 +1) E P O •rg,TAl,i-"4.' Il consigliere estensore IN CA Il Pr 'dente Alessandra Bassi Ann