Ordinanza — n. 30482/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARadouane Ataoui impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello dì Ancona ha confermato l'appellata sentenza del 16 marzo 2018 con cui il Tribunale di Ancona lo ha condannato alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30482/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATAOUI RADOUANE nato il 17/07/1969 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Radouane Ataoui impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello dì Ancona ha confermato l'appellata sentenza del 16 marzo 2018 con cui il Tribunale di Ancona lo ha condannato alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi rilievi già dedotti in appello e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D'altra parte, il Collegio di merito ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto pienamente integrato il delitto contestato, escludendo un qualunque errore da parte degli operanti nella individuazione dell'alloggio dell'imputato (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
5. Con il secondo motivo, il ricorrente promuove uno scrutinio su aspetti rimessi al discrezionale apprezzamento dei Giudici di merito e pertanto non scrutinabili nel giudizio di legittimità ove sorretti da motivazione adeguata. 5.1. D'altronde, come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici - dunque, insindacabili in questa sede -, là dove hanno evidenziato i numerosi precedenti penali del ricorrente (v. pagina 4 della sentenza in verifica).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Pres1dnte Alessandra Bassi _ • An