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Ordinanza — n. 30481/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30481/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30481/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Augusto Ranise impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato l'appellata sentenza del 10 ottobre 2019 con cui il Tribunale dì Imperia lo ha condannato alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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godimento dei diritti civili causa legittima revisione della sentenza penale asserzione difendibile impunità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Augusto Ranise impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato l'appellata sentenza del 10 ottobre 2019 con cui il Tribunale dì Imperia lo ha condannato alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANISE AUGUSTO nato a BORDIGHERA il 08/04/1954 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Augusto Ranise impugna il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato l'appellata sentenza del 10 ottobre 2019 con cui il Tribunale dì Imperia lo ha condannato alla pena di legge per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità dì adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, í Giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici - dunque, insindacabili in questa sede -, là dove hanno evidenziato la gravità dei precedenti penali (v. 2 della sentenza in verifica).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presid Alessandra Bassi Anna Cri uolo td 'L. IL