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Ordinanza — n. 30477/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30477/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30477/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pasquale Mollica impugna il provvedimento in epigrafe, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria gli ha applicato la pena su sua richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 23 legge n. 110 del 1970, 648 e 337 cod. Con l'unico motivo dedotto, Mollica eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 337, comma quarto, cod. pen., per avere il Giudice di merito erroneamente sussunto il fatto nell'ipotesi incriminatrice indicata nonostante l'imputato abbia tenuto nel frangente una condotta di mera opposizione passiva.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30477/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza decreto di rinvio a giudizio giudice istruttore promozione dell'accusa penale difetto di legittimazione del ministero pubblico forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA PASQUALE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/09/2000 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI; es9

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pasquale Mollica impugna il provvedimento in epigrafe, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria gli ha applicato la pena su sua richiesta in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 23 legge n. 110 del 1970, 648 e 337 cod. Con l'unico motivo dedotto, Mollica eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 337, comma quarto, cod. pen., per avere il Giudice di merito erroneamente sussunto il fatto nell'ipotesi incriminatrice indicata nonostante l'imputato abbia tenuto nel frangente una condotta di mera opposizione passiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Costituisce infatti principio di diritto acquisito che, in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 3.1. Palese eccentricità che certamente non ricorre nella specie, costituendo principio acquisito che, nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, l'elemento materiale della violenza può essere integrato dalla condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 27776501;

Sez. F, n. 40 del 10/09/2013 - dep. 02/01/2014, E., Rv. 257915).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Pr piente Alessandra Bassi