Ordinanza — n. 30476/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACalogero Gambino impugna il provvedimento in epigrafe, con culla Corte d'appello di Palermo ha confermato l'appellata sentenza del 9 marzo 2018, con cui il Tribunale di Sciacca lo ha condannato alla pena dì legge per il reato dì cui all'art. 367 cod. pen., per avere presentato una falsa denuncia di rapina. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge per avere la Corte d'appello stimato integrato il reato sebbene la denuncia fosse all'evidenza inverosimile e il ricorrente l'abbia ritrattata dopo qualche ora.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 cod. pen, art. 583 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30476/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In primo luogo, non può non essere rilevato che, come dato conto dalla Corte d'appello, il ricorso per cassazione è pervenuto il 4 marzo 2021 per "postacert", dì tal che risulta essere stato proposto violando le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., tassative ed inderogabili (ex plurimis Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931-01).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO CALOGERO nato a PALERMO il 30/09/1967 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Calogero Gambino impugna il provvedimento in epigrafe, con culla Corte d'appello di Palermo ha confermato l'appellata sentenza del 9 marzo 2018, con cui il Tribunale di Sciacca lo ha condannato alla pena dì legge per il reato dì cui all'art. 367 cod. pen., per avere presentato una falsa denuncia di rapina. A fondamento del ricorso, deduce, con l'unico motivo, la violazione di legge per avere la Corte d'appello stimato integrato il reato sebbene la denuncia fosse all'evidenza inverosimile e il ricorrente l'abbia ritrattata dopo qualche ora.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
3. In primo luogo, non può non essere rilevato che, come dato conto dalla Corte d'appello, il ricorso per cassazione è pervenuto il 4 marzo 2021 per "postacert", dì tal che risulta essere stato proposto violando le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., tassative ed inderogabili (ex plurimis Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931-01).
4. Ad ogni buon conto, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto reiteratìvo di rilievi già dedotti in appello, senza un reale confronto con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale. Il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). D'altronde, la motivazione svolta dal Collegio di merito a sostegno della ritenuta integrazione del delitto ex art. 367 cod. pen. - correttamente qualificato come reato istantaneo e di pericolo - si appalesa scevra da vizi coltivabili in questa sede (v. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 luglio 2021 Il consigliere estensore A I! Presi nte Alessandra Bassi