Ordinanza — n. 30475/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACosimo Cantatore ha formulato istanza ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., di correzione dell'errore contenuto nelle s-entenze o ordinanze meglio precisate in atti. L'istanza è inammissibile. 2.1. L'istanza è stata presentata personalmente dall'interessato, dunque in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017 n. 103 di riforma del sistema penale, che impone la presentazione dei ricorsi dinanzi a questa Corte mediante atto sottoscritto «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30475/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen., di correzione dell'errore contenuto nelle s-entenze o ordinanze meglio precisate in atti. L'istanza è inammissibile. 2.1. L'istanza è stata presentata personalmente dall'interessato, dunque in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017 n. 103 di riforma del sistema penale, che impone la presentazione dei ricorsi dinanzi a questa Corte mediante atto sottoscritto «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTATORE COSIMO nato a MOLFETTA il 16/11/1948 avverso l'ordinanza del 03/03/2006 della CORTE DI CASSAZIONE dì ROMA — ato avviso alle_p_a di; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cosimo Cantatore ha formulato istanza ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., di correzione dell'errore contenuto nelle s-entenze o ordinanze meglio precisate in atti.
2. L'istanza è inammissibile. 2.1. L'istanza è stata presentata personalmente dall'interessato, dunque in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017 n. 103 di riforma del sistema penale, che impone la presentazione dei ricorsi dinanzi a questa Corte mediante atto sottoscritto «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Pre nte Alessandra Bassi Anna C scuolo _