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Ordinanza — n. 30473/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to demonstrate manifest illogicality of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Antonio Bortone was declared inadmissible because it relied on factual arguments rather than proving a manifest illogicality in the lower court's reasoning. The appellant argued that the first-instance judgment lacked proper motivation regarding the defense's justification and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found no specific contradictions in the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based solely on factual considerations without demonstrating the manifest illogicality of the lower court's motivation or its contradiction with specific procedural acts.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality lack of motivation cassation procedure procedural costs factual arguments judicial review porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546, comma 1 cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza violava l'onere posto a carico del Giudice che, in forza dell'art. 546, comma 1, cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc. pen.: le giustificazioni addotte dall'imputato erano idonee a determinare la sussistenza del giustificato motivo o, quanto meno, a far sorgere un dubbio su tale motivo.
Art. 131 bis cod. pen.
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc. pen.: le giustificazioni addotte dall'imputato erano idonee a determinare la sussistenza del giustificato motivo o, quanto meno, a far sorgere un dubbio su tale motivo.
art. 131 bis cod. pen
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORTONE ANTONIO nato a VILLARICCA il 10/08/1989 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato Bortone Antonio alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3 legge 110 del 1975.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Bortone Antonio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza violava l'onere posto a carico del Giudice che, in forza dell'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., è tenuto a indicare i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, i risultati acquisiti e i criteri su cui si fonda la prova. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto che la sentenza di primo grado era carente sotto il profilo motivazionale. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc. pen.: le giustificazioni addotte dall'imputato erano idonee a determinare la sussistenza del giustificato motivo o, quanto meno, a far sorgere un dubbio su tale motivo. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui insiste nelle argomentazioni esposte nel ricorso e chiede la assegnazione del procedimento ad altra Sezione della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su considerazioni in fatto che sollecitano questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello della Corte territoriale senza in alcun modo dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o la sua contraddittorietà con atti del processo specificamente indicati. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, ma non contesta la ricostruzione del fatto così come esposto nella sentenza in conformità all'imputazione (coltello a serramanico delle dimensioni indicate rinvenuto aperto sul sedile del passeggero dell'autovettura condotta dall'imputato alle ore 2'40 di notte); rispetto alla giustificazione addotta dall'imputato,gurrra—che sostenere che la stessa non era inverosimile e, quindi, a contrastare l'opposto giudizio del giudice 2 del merito; con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., pur ammettendo che si tratta di una valutazione spettante al giudice del merito - che aveva respinto il relativo motivo di appello sulla base di considerazioni effettive e non astratte - non fa che contrapporre una sentenza di questa Corte di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata; con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, non indica alcun elemento che la Corte territoriale avrebbe tralasciato di considerare, se non riproponendo il giudizio in ordine alla modestia del fatto e al comportamento processuale corretto dell'imputato - entrambi contrastati dalla sentenza - nonché il dato, insufficiente, dell'incensuratezza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini r"6-i7 0— 1 27