Ordinanza — n. 30472/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste condannava Kaiser Maximilian alla pena di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975. Proponeva appello il difensore dell'imputato. La Corte di appello di Trieste, attesa l'inappellabilità della sentenza, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente la Corte d'appello di Trieste ha trasmesso gli atti a questa Corte: poiché il giudice di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria, la sentenza era inappellabile e l'atto di appello deve essere convertito in ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAISER MAXIMILIAN nato a TRIESTE il 02/06/1970 avverso la sentenza del 20/11/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste condannava Kaiser Maximilian alla pena di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975.
2. Proponeva appello il difensore dell'imputato. La Corte di appello di Trieste, attesa l'inappellabilità della sentenza, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Correttamente la Corte d'appello di Trieste ha trasmesso gli atti a questa Corte: poiché il giudice di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria, la sentenza era inappellabile e l'atto di appello deve essere convertito in ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza. del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 6 -) Il Consigliere estensore " Il Presidente Giacomo Ro hi ill., FunloN _ Ati,_,LLLERIA or Temi :rico Giuseppe Sandrini 1