Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Pellicani's appeal inadmissible because he personally submitted the petition rather than through a qualified defense attorney. Pellicani argued for a reduction of his sentence to one year, but the procedural defect rendered his substantive claims irrelevant. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered Pellicani to pay the associated procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the accused instead of by a defense attorney inscribed on the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANI VINCENZO nato a BARI il 27/01/1972 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari appellata da Pellicani Vincenzo, riduceva la pena nei confronti dell'imputato ad anni uno di reclusione.
2. Ricorre per cassazione Vincenzo Pellicani, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato e non, come immtlar a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini DE POSITATA $z:rt441.1 IN CANCELLERIA I 0 4 A