Ordinanza — n. 30470/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato Zannettino Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al delitto di cui all'art. 5, comma 8 bis decreto legislativo 286 del 1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30470/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNETTINO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/03/1963 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato Zannettino Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al delitto di cui all'art. 5, comma 8 bis decreto legislativo 286 del 1998.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Zannettino Giuseppe, deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della condotta di contraffazione e, in un secondo motivo, analogo vizio con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto contiene considerazioni in fatto che sollecitano questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dalla Corte territoriale, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Ciò vale per la deduzione, fondata sulla massima di esperienza, che la fotocopia del documento di identità di Zannettino non poteva che provenire dallo stesso titolare del documento, avverso la quale - come già osserva la Corte territoriale - il ricorrente oppone ipotesi astratte e di merito; ciò vale, altresì, per la contestazione dell'identità della firma apposta nella procura al difensore con quella apposta sulla documentazione menzionata nel capo di imputazione e, infine, per la conferma della equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, adeguatamente motivata in sentenza.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini )DEPOSITATA IN CANCELLERIA