Ordinanza — n. 30469/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza dichiarava Presta Salvatore colpevole del delitto di omicidio volontario di Presta Angelo, del porto in luogo pubblico di una pistola Beretta cl. 9 x 21 e del porto senza giustificato motivo di quattro coltelli a serramanico di diversa lunghezza e lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30469/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello, atteso che il ricorrente avanza considerazioni sul merito della ricostruzione del fatto contestato, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA SALVATORE nato a COSENZA il 04/07/1984 avverso la sentenza del 09/07/2020 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza dichiarava Presta Salvatore colpevole del delitto di omicidio volontario di Presta Angelo, del porto in luogo pubblico di una pistola Beretta cl. 9 x 21 e del porto senza giustificato motivo di quattro coltelli a serramanico di diversa lunghezza e lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
2. Propone ricorso immediato per cassazione il difensore di Presta Salvatore, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione. Tutti gli elementi probatori addotti a riscontro della confessione post delictum dell'imputato non erano sufficienti% rendere granitiche le prove a suo discarico? la confessione era contrastata da specifici elementi emergenti dagli atti, la ricostruzione del ricorrente non era chiara e quella fornita dagli inquirenti non era convincente. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello, atteso che il ricorrente avanza considerazioni sul merito della ricostruzione del fatto contestato, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. e denunciando il vizio della motivazione. Gli atti devono, quindi, essere trasmessi alla Corte di Assise di appello di Catanzaro, cui spetta anche la valutazione relativa all'ammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
Convertito il ricorso per cassazione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Catanzaro. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPO Giacomo Ro IN CANdEll nrico Giuseppe Sandrini I 4zIg