Ordinanza — n. 30467/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera rigettava la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 nei confronti di Kashta Edmond. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 459, comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge 110 del 1975 nei confronti di Kashta Edmond. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: KASHTA EDMOND nato a DURAZZO( ALBANIA) il 12/02/1993 avverso il decreto del 08/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera rigettava la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 nei confronti di Kashta Edmond.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento adottato non può essere considerato abnorme. Come ripetutamente affermato da questa Corte - da ultimo, cfr. Sez. U, Sentenza n. 20569 del 18/01/2018 Cc. (dep. 09/05/2018) Rv. 272715 - 01), non è abnorme il provvedimento con cui il G.I.P. respinge la richiesta di decreto penale avanzata dal Pubblico Ministero, tenuto conto che si tratta di provvedimento espressamente previsto dall'art. 459, comma 3 cod. proc. pen. e che non determina alcuna stasi procedimentale, poiché il Pubblico Ministero può esercitare l'azione penale nei modi ordinari previsti dal codice di rito. Comunque, dagli atti del fascicolo si evince che, dopo il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il P.M. aveva formulato nuova richiesta di decreto penale, modificata in punto di pena, che il Giudice aveva accolto: ne consegue che è venuto meno l'interesse del ricorrente all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe SaRdrini O 2; i TA TA AGO 2011