Ordinanza — n. 30466/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera rigettava la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 nei confronti di Traversi Carmine. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 459, comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge 110 del 1975 nei confronti di Traversi Carmine. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: TRAVERSI CARMINE nato a CERIGNOLA il 16/12/2000 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera rigettava la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 nei confronti di Traversi Carmine.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento adottato non può essere considerato abnorme. Come ripetutamente affermato da questa Corte - da ultimo, cfr. Sez. U, Sentenza n. 20569 del 18/01/2018 Cc. (dep. 09/05/2018) Rv. 272715 - 01), non è abnorme il provvedimento con cui il G.I.P. respinge la richiesta di decreto penale avanzata dal Pubblico Ministero, tenuto conto che si tratta di provvedimento espressamente previsto dall'art. 459, comma 3 cod. proc. pen. e che non determina alcuna stasi procedimentale, poiché il Pubblico Ministero può esercitare l'azione penale nei modi ordinari previsti dal codice di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente FGiacomo Rocchi P pooí 4 fAjirico Giuseppe Sandrini i CANCELLERIA • Q 4 AGO IL FUNZIONAR