Ordinanza — n. 30465/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro applicava a Fronteddu Francesco, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa per reati relativi alle armi. Ricorre per cassazione il difensore di Francesco Fronteddu, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto contestato al capo 3.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto non è compreso tra quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. In effetti, benché il ricorrente contesti l'erronea qualificazione giuridica del fatto, introduce elementi che tendono ad una diversa ricostruzione del fatto, sostenendo che la versione dell'imputato di avere rinvenuto la pistola oggetto dell'imputazione durante una passeggiata in campagna doveva ritenersi attendibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRONTEDDU FRANCESCO nato a DORGALI il 10/08/1955 avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; (
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro applicava a Fronteddu Francesco, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa per reati relativi alle armi.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Francesco Fronteddu, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto contestato al capo 3.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto non è compreso tra quelli indicati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. In effetti, benché il ricorrente contesti l'erronea qualificazione giuridica del fatto, introduce elementi che tendono ad una diversa ricostruzione del fatto, sostenendo che la versione dell'imputato di avere rinvenuto la pistola oggetto dell'imputazione durante una passeggiata in campagna doveva ritenersi attendibile.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore , I _ ..______ DIN F,.: p , Il Presidente Giacomo Roc hi i CANCELL RiA E hrico Giuseppe Sandrini ' n I li 4 AGO 021 •o044----> IL