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Ordinanza — n. 30464/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30464/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30464/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine condannava Ferreira Martinez Ian alla pena di euro 150,00 di ammenda per il reato di cui all'art.651 cod. pen. e alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 110 del 1975. Proponeva appello il difensore dell'imputato. La Corte di appello di Trieste, attesa l'inappellabilità della sentenza, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30464/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente la Corte d'appello di Trieste ha trasmesso gli atti a questa Corte: poiché il giudice di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria, la sentenza era inappellabile e l'atto di appello deve essere convertito in ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ripudiazione risarcimento per errore giudiziario errore di persona inidoneità medica violazione dei diritti della personalità perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: FERREIRA MARTINEZ IAN nato a BILBA0( SPAGNA) il 12/07/1994 avverso la sentenza del 04/11/2019 del TRIBUNALE di UDINE€1-at-e-awts-e--a-14~i; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine condannava Ferreira Martinez Ian alla pena di euro 150,00 di ammenda per il reato di cui all'art.651 cod. pen. e alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 110 del 1975.

2. Proponeva appello il difensore dell'imputato. La Corte di appello di Trieste, attesa l'inappellabilità della sentenza, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Correttamente la Corte d'appello di Trieste ha trasmesso gli atti a questa Corte: poiché il giudice di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria, la sentenza era inappellabile e l'atto di appello deve essere convertito in ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore ik-DEPOSiTATA Il Presidente Giacomo Rocchi IN CANCELLERIA Enrico Giuseppe Sandrini Lule"c) 4 AGO 2021