Ordinanza — n. 30463/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma di quella del Tribunale di Trapani di condanna di Cirlincione Massimo per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011, riduceva la pena a mesi tre di arresto. Ricorre per cassazione il difensore di Cirlincione Massimo, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d. Igs. 159 del 2011, riduceva la pena a mesi tre di arresto. Ricorre per cassazione il difensore di Cirlincione Massimo, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRLINCIONE MASSIMO nato a TRAPANI il 21/05/1980 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma di quella del Tribunale di Trapani di condanna di Cirlincione Massimo per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011, riduceva la pena a mesi tre di arresto.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Cirlincione Massimo, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. In effetti, la pena è stata determinata nel minimo edittale di mesi sei di arresto, ridotta per il rito, mentre il ricorrente non indica alcuna circostanza che potrebbe portare ad una ulteriore riduzione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proceqimento ed al versamento derla somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini U.„ A l O 4 ACW Z021 ' IL FUNZ