Ordinanza — n. 30462/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da Ugolini Francesco avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 100,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30462/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGOLINI FRANCESCO nato a TREBISACCE il 02/06/1976 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da Ugolini Francesco avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 100,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il difensore dli Ugolini Francesco che deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le medesime considerazioni in fatto già avanzate con l'atto di appello e già valutate dalla Corte territoriale, che ha fornito adeguata motivazione del tutto tralasciata dal ricorrente. Ciò vale, in particolare, per la questione della riconducibilità del materiale esplodente all'imputato e non al padre dello stesso, come sostenuto dall'imputato, così come all'innocuità del materiale esplodente e al superamento dei limiti fissati dalla legge per la detenzione di detti materiali.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente - T A Enrico Giuseppe Sandrini Cr L.L.L RiA 0