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Ordinanza — n. 30461/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30461/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30461/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Faenza condannava Konteh Alagie alla pena di euro 7.500 di multa per il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter decreto legislativo 286 del 1998. Ricorre per cassazione il difensore di Konteh Alagie, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giustificato motivo dell'inottemperanza e, nel secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per contrasto della disciplina vigente con la Direttiva UE 2008/115/CE; in un terzo motivo analoghi vizi per la mancanza del nulla osta all'espulsione dell'Autorità Giudiziaria; in un quarto analoghi vizi con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30461/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5 ter decreto legislativo 286 del 1998. Ricorre per cassazione il difensore di Konteh Alagie, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giustificato motivo dell'inottemperanza e, nel secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per contrasto della disciplina vigente con la Direttiva UE 2008/115/CE; in un terzo motivo analoghi vizi per la mancanza del nulla osta all'espulsione dell'Autorità Giudiziaria; in un quarto analoghi vizi con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento partenza illegale allontanamento nonostante motivi di salute allontanamento ritorno legittimo misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONTEH ALAGIE nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 21/07/2020 del GIUDICE DI PACE di FAENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Faenza condannava Konteh Alagie alla pena di euro 7.500 di multa per il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter decreto legislativo 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Konteh Alagie, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giustificato motivo dell'inottemperanza e, nel secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per contrasto della disciplina vigente con la Direttiva UE 2008/115/CE; in un terzo motivo analoghi vizi per la mancanza del nulla osta all'espulsione dell'Autorità Giudiziaria; in un quarto analoghi vizi con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su mere doglianze di fatto, motivi di diritto manifestamente infondati e argomentazioni prive di autosufficienza. Il primo motivo di ricorso non dimostra affatto che l'imputato fosse stato impossibilitato ad ottemperare all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, ma pretende di desumerlo dalle condizioni economiche precarie in cui sarebbe stato trovato l'imputato: condizioni che non risultano affatto dagli atti né dalla sentenza impugnata. Non sussiste il contrasto con la Direttiva richiamata, atteso che la norma incriminatrice è stata introdotta successivamente all'entrata in vigore di detta Direttiva, che viene integralmente rispettata.

La pendenza di procedimenti penali a carico dell'imputato e la conseguente necessità di nulla osta dell'A.G. è soltanto affermata e in nessun modo documentata. La censura relativa all'elemento soggettivo del reato è trattata con considerazioni astratte, non dimostrando in alcun modo il ricorrente che l'imputato non avesse compreso il contenuto dell'obbligo emanato nei suoi confronti dal Questore.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrin