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Ordinanza — n. 30460/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30460/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30460/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30460/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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sicurezza dei lavoratori e della popolazione valutazione del reinserimento lavoro pericoloso provvedimento professionale sicurezza del posto di lavoro misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GUIDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1962 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Ehate~v-i-so-a-H-e-partg udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l'appello proposto da Pagano Guido avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Modena che aveva respinto l'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza della casa di lavoro.

2. Ricorre per cassazione Pagano Guido con dichiarazione resa ai sensi dell'art.123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini ,DFP057dTATA IN CAìjCILLERIA i 04 AG 2021 FUN