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Ordinanza — n. 30458/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30458/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30458/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto di condanna di Resta Onofrio. Ricorre per cassazione il difensore di Onofrio Resta, deducendo violazione della legge penale. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. CONSIDERATO IlI DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente sostiene, sulla base della ratio della disciplina delle misure di prevenzione, diretta alla tutela della sicurezza pubblica, che ciascuna violazione agli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione dovrebbe essere valutata non solo nel suo aspetto formale, ma anche sotto il profilo della effettiva lesione del bene giuridico tutelato, cosicché ogni violazione "inoffensiva" non costituirebbe reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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mancata prova di parzialità prove inconcludenti censura dell'accertamento dei fatti difetto di prova del nesso causale principio in dubio pro reo parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTA ONOFRIO nato a MOTTOLA il 29/04/1971 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLOiSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto di condanna di Resta Onofrio.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Onofrio Resta, deducendo violazione della legge penale. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. CONSIDERATO IlI DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente sostiene, sulla base della ratio della disciplina delle misure di prevenzione, diretta alla tutela della sicurezza pubblica, che ciascuna violazione agli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione dovrebbe essere valutata non solo nel suo aspetto formale, ma anche sotto il profilo della effettiva lesione del bene giuridico tutelato, cosicché ogni violazione "inoffensiva" non costituirebbe reato.

Si tratta di tesi giuridica che introduce un elemento sostanziale assente nella fattispecie penale, che punisce la volontaria violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione. D'altro canto, la valutazione di pericolosità del soggetto è stata espressa dal Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, la cui decisione può essere sempre modificata, mentre è la legge a ritenere che determinati obblighi o prescrizioni siano necessari per ridurre il rischio di condotte illecite da parte di persone ritenute pericolose.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente j) Giacomo Rocchi Enrico G u eppe Sandrini t DEPOSí T A, -T- A -1 IN CANCELLERIA i I 04