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Ordinanza — n. 30457/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and late penalty argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30457/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the first ground lacked specific reasoning regarding the appellate court's decision, while the second ground concerning sentence length was raised for the first time. The appellant argued for legal violation and reasoning defects, but the court found the arguments too general and procedurally untimely. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The court must reject a cassation appeal if grounds are generic without specific reference to the lower court's reasoning or if new arguments regarding sentencing are introduced for the first time at the cassation level.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection late sentencing argument procedural violation art 606 procedural violation art 616 soggiorno illegale rinnovo del permesso di dimora ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALE LUCA LUIGI LORIS 08081972 nato a CARAGLIO il 08/08/1972 avverso la sentenza/ordinanza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava quella del Tribunale di Cuneo che aveva condannato Pasquale Luca Luigi Loris alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 5, comma 8 bis decreto legislativo 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Pasquale Luca Luigi Loris, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo contiene considerazioni generiche, che prescindono del tutto dalla puntuale motivazione sul relativo motivo di appello contenuta nella sentenza impugnata, mentre il secondo, concernente la misura della pena, è stato formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione e, quindi, in violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021. ( -) Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi DEPn Enrico Giuseppe Sandrini IN CN CELL ERIA A 04 A