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Ordinanza — n. 30456/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30456/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere appellata da Migliore Guido, riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione. Ricorre per cassazione il difensore di Migliore Guido, deducendo violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena scemata imputabilità ritardo ingiustificato dell'azione penale modifica della sentenza aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE GUIDO nato a FORMIA il 08/01/1992 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere appellata da Migliore Guido, riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Migliore Guido, deducendo violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato esclusivamente su considerazioni in fatto che sollecitano esplicitamente questa Corte di legittimità a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa motivatamente dalla Corte territoriale. La Corte viene sollecitata, infatti, a ritenere Migliore meritevole delle attenuanti generiche sulla base della confessione dell'imputato (atto palesemente irrilevante, tenuto conto che la violazione della misura di prevenzione era già stata accertata dai Carabinieri).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocchi LL Ehrico Giuseppe Sandrini i Ni i O 4 AGO 2' IL