Ordinanza — n. 30455/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso non era consentito. In effetti, la prima sentenza di appello aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche nei confronti dell'imputato; tale sentenza non era stata impugnata su tale punto, ma esclusivamente sulla qualificazione giuridica della condotta. Pertanto, la sentenza era irrevocabile sul punto del diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. perii., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRA FABIO SALVATORE nato a MARSALA il 21/06/1978 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1.. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto da questa Corte, dichiarava non doversi doversi procedere nei confronti di Fabio bi Pietra per il delitto di furto di cui al capo A e rideterminava la pena per il delitto di cui all'art. 55 comma 9, d. Igs. 231 del 2007 contestato al capo B in mesi otto di reclusione ed euro 220,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Fabio Di Pietra, deducendo mancanza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso non era consentito. In effetti, la prima sentenza di appello aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche nei confronti dell'imputato; tale sentenza non era stata impugnata su tale punto, ma esclusivamente sulla qualificazione giuridica della condotta. Pertanto, la sentenza era irrevocabile sul punto del diniego delle attenuanti generiche.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. perii., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente IN C»,1•:0ELLEFZI: Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini DO-3 -3 FUZION ON