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Ordinanza — n. 30454/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal reasons under Art. 599 bis. The court rejected procedural violations claims. The defendant was ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying appeal judgment was rendered pursuant to Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure, which requires the waiver of appeal grounds. The defense argued for a new hearing citing violations of the Constitution and procedural articles, but the court found these arguments generic and already addressed in prior rulings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed against a judgment rendered under Art. 599 bis c.p.p. is inadmissible if the reasons for the appeal were previously waived, rendering subsequent procedural complaints without merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 599 bis c.p.p. waiver of appeal reasons procedural costs Art. 616 c.p.p. diritti della difesa rinvio del dibattimento diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.I.P.
Art. 28 cod. proc. pen.
Art. 29 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in cui riferisce di essere venuto a conoscenza della trattazione dell'udienza all'udienza odierna solo il giorno precedente, non essendo stata avvisato della fissazione; rileva il palese contrasto dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. con l'art.
Art. 111, comma 7 della Costituzione
con l'art. 111, comma 7 della Costituzione; osserva che, nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata censurata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; chiede alla Corte di fissare nuova udienza.
Art. 625 bis 2 cod. proc. pen.
In effetti, la norma consente il pieno recupero a posteriori delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis 2 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.I.P.
art. 111, comma 7 della Costituzione
con l'art. 111, comma 7 della Costituzione; osserva che, nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata censurata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; chiede alla Corte di fissare nuova udienza.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018 Cc. (dep. 17/07/2018) Rv. 273856 - 01
(Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018 Cc. (dep. 17/07/2018) Rv. 273856 - 01).
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURONE ANGELO nato a MAZZARINO il 09/06/1972 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma appellata da Turone Angelo, rideterminava la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Angelo Turone, deducendo violazione degli artt. 28 e 29 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in cui riferisce di essere venuto a conoscenza della trattazione dell'udienza all'udienza odierna solo il giorno precedente, non essendo stata avvisato della fissazione; rileva il palese contrasto dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. con l'art. 111, comma 7 della Costituzione; osserva che, nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata censurata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; chiede alla Corte di fissare nuova udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., previa rinuncia dei motivi di appello. L'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque consegue di diritto • Jei: alla condanna a pena ad anni tre di reclusione,i14j; Fta ttv reah rpave.

2. Con riferimento alle argomentazioni esposte nella memoria difensiva, si deve in primo luogo, sottolineare che l'adozione della procedura dettata dall'art.610, comma 5 bis cod. proc. pen. consegue all'essere stata pronunciata la sentenza di appello a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non rilevando, invece, il tipo di vizio denunciato dal ricorrente. La denuncia della violazione dell'art. 111, comma 7 della Costituzione da parte del difensore del ricorrente è generica; la questione, comunque, è già stata valutata da questa Corte che l'ha ritenuta manifestamente infondata con riferimento alla asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito.

In effetti, la norma consente il pieno recupero a posteriori delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis 2 cod. proc. pen. (Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018 Cc. (dep. 17/07/2018) Rv. 273856 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocch . • Enrico Giuseppe Sandrini d"...) E