Cassation appeal dismissed as inadmissible because all grounds were waived during the settlement agreement in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a second-instance judgment resulting from a settlement agreement. The appellant's lawyer argued for a retrial based on alleged legal violations and flaws in reasoning, but the court noted that all grounds for appeal had been waived during the conciliation process. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed against a second-instance judgment resulting from a settlement agreement is inadmissible when all grounds for appeal were waived during the conciliation procedure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO FRANCESCO nato a SANT'AGATA DE GOTI il 22/05/1986 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat-e-awise-all-e-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rideterminava la pena nei confronti di Massaro Francesco in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.200 di multa.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Massaro Francesco deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dopo che tutti i motivi di impugnazione erano stati rinunciati e la pena era stata concordata dalle parti.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocc hi .DEPC nrico Giuseppe Sandrini IN CANCELLE_R